Art. 2.
(Istituzione del marchio
«Stile Italiano-Italian Design»).

      1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, ideati in Italia, è istituito il marchio «Stile Italiano - Italian Design», di proprietà dello Stato italiano.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l'individuazione dei prodotti di cui al comma 1, con riferimento alle diverse filiere produttive.